4/2) Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le con dizioni prescritte dalla legge in materia .
4/3) I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, come pure i contributi ricevuti e gli avanzi di gestione, dovranno essere interamente impiegati per la realizzazione delle attività della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
4/4) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5) Consiglio di Amministrazione
5/1) La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell’atto costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.
5/2) La determinazione del numero dei Consiglieri, come la loro nomina o sostituzione, in tutti i casi in cui venissero a mancare per dimissioni od altro, spetta ai Consiglieri in carica; anche i nuovi Consiglieri sono eletti a tempo indeterminato.
5/3) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all’art. 10 – lett. d) comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l’altro:
a) approvare le direttive generali che disciplinanole attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
c) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonchè la conformità dell’impiego dei contributi;
d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
f) il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.
5/4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
a) su iniziativa del Presidente ed almeno due voltel’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo. La convocazione è fatta , almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegrammi inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
5/5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di più della metà dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.